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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DA CAPODANNO SI CAMBIA

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DA CAPODANNO SI CAMBIA Parte l’obbligo di inserire negli annunci l’indice di prestazione energetica Dal 1 gennaio 2012 in tutti gli annunci di vendita di edifici o singole unità immobiliari sarà obbligatorio inserire l’indice di prestazione energetica presente nell’Attestato di Certificazione Energetica dell’Immobile (Ace). Un decreto legge del 2005 recita che dal primo luglio 2009, nel caso di vendita o affitto delle singole unità immobiliari è necessario produrre questo attestato. Quindi, al momento dell'acquisto, o dell'affitto, di un appartamento l'acquirente o il locatario deve pretenderlo. L'Attestato di Certificazione Energetica (Ace), stabilisce il consumo di energia per il riscaldamento invernale e per il raffrescamento estivo e, in base a tale consumo, attribuisce una classe energetica all'immobile. Quindi, esattamente come lavatrici e lavastoviglie, anche gli immobili hanno una propria etichetta energetica legata alla loro efficienza. L'attestato ha una validità di 10 anni e va aggiornato ogni volta che si apportano delle modifiche significative al sistema edificio-impianto (cappotto termico, installazione di infissi dotati di vetro camera, sostituzione di impianto di riscaldamento). L’obbligo di inserire l’indice di prestazione energetica è stabilito dal decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione delle fonti rinnovabili, di prossima entrata in vigore. Lo stesso decreto prevede l’obbligo di inserimento della classe energetica anche negli annunci commerciali di immobili in affitto. Per le locazioni però l’obbligo è previsto solo per i casi in cui l’ immobile sia già dotato dell’Ace: solo, dunque, per gli immobili oggetto di recente costruzione o compravendita o di interventi per i quali si è usufruito delle detrazioni fiscali del 55 per cento. IL CERTIFICATORE Il certificatore è un professionista abilitato, le cui conoscenze vanno dalle tecniche di costruzione alle caratteristiche dei materiali sia tradizionali che innovativi, al funzionamento ed alla gestione degli impianti (termici, di condizionamento, elettrici). Sono abilitati a rilasciare attestati di certificazione energetica solo i professionisti iscritti ad uno specifico elenco regionale di “certificatori”. L'accreditamento dei soggetti certificatori dipende dal titolo di studio e dalla verifica dell'adeguata competenza comprovata da specifiche dichiarazioni del rispettivo ordine, collegio professionale o associazione oppure dalla frequenza di specifici corsi di formazione per certificatori energetici. Un certificatore iscritto ad un elenco regionale può rilasciare attestati di certificazione nella propria regione; per edifici siti in regioni diverse può farlo soltanto iscrivendosi anche al nuovo elenco, previa verifica dei requisiti richiesti da parte della regione stessa. Sono escluse dagli obblighi di stesura dell'ACE le seguenti categorie di edifici e di impianti: • gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, se il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici • i fabbricati residenziali isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati • i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili • gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile. Inoltre sono esonerati dagli obblighi inerenti l'attestato di certificazione le unità immobiliari prive di impianto termico aventi le seguenti destinazioni d'uso: • box; • cantine; • autorimesse; • parcheggi multipiano; • locali adibiti a depositi; • strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi; • strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi; • altre strutture o edifici assimilabili a quelli elencati. L'attestato di certificazione energetica non è poi necessario per gli edifici dichiarati inagibili, e per gli edifici concessi in locazione abitativa a canone vincolato o convenzionato.
22 December 2011